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09 apr 2018

Il Testo Unico sulla Sicurezza compie 10 anni

La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro è una tra le più alte espressioni di civiltà di un mondo moderno in quanto ne dimostra il livello di avanzamento civile, economico e sociale. Esattamente 10 anni fa veniva emanato il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contenuto nel Decreto Legislativo 81/2008 per contrastare gli incidenti ed i morti sul lavoro.

Un lavoro che si attendeva da moltissimi anni ed i cui capisaldi sono la Prevenzione, i Controlli, la Formazione, l’Informazione, il Sostegno alle piccole e medie imprese, gli Incentivi alle imprese virtuose.

In occasione della ricorrenza dei dieci anni dall’uscita del Testo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la versione aggiornata. Il volume è composto da circa mille pagine e ripercorre tutte le disposizioni integrative e correttive emanate dal 2008 ad oggi.

Rispetto alla precedente versione del Maggio 2017 il Testo non contiene novità sostanziali ma solo circolari e interpelli nonché qualche correzione.

In pratica si è notevolmente rallentata la promulgazione di norme che hanno a che fare con la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Una tra le principali novità riguarda lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro, dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione che è consentito anche nelle piccole imprese con più di cinque lavoratori. La presenza di un datore di lavoro in possesso della formazione prevista per gli addetti antincendio e per addetti al primo soccorso costituisce un vantaggio ai fini della sicurezza.

Questo non significa che svolge tali compiti da solo, né che è esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha quindi l'obbligo di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Altra precisazione avviene sull’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori: la stessa diventa un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità. In questo caso ci sono almeno tre casi da valutare per capire se il datore di lavoro rispetta o viola questi obblighi:

- nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi, lavori subacquei);
- in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
- nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente;

Riguardo la sicurezza dei macchinari con un interpello è stato ribadito che sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Riguardo il rischio di interferenze viene invece specificato che in caso di interferenza rischiosa tra il personale del datore di lavoro-committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale, il datore di lavoro ha l’obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), da allegare al contratto d’appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.