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Un cantiere è sempre un’opera che richiede il rispetto di alcune normative tra cui rientra sicuramente la compilazione da parte dell’impresa esecutrice dei lavori del proprio Piano Operativo per la Sicurezza, più conosciuto tramite l’acronimo ed abbreviazione POS.
Questo documento obbligatorio, dovrà essere realizzato secondo specifiche richieste della norma e dovrà contenere tutta una serie di informazioni riferite sia alle persone che lavoreranno in cantiere, sia alle attività che in esso si svolgeranno. Di conseguenza verranno analizzati i rischi di cantiere e gli interventi o operazioni per ridurli o eliminarli.
In generale si può indicare come il Piano Operativo di Sicurezza, o POS, sia quel documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice è obbligato a redigere prima di cominciare le attività realmente operative all’interno di un cantiere temporaneo o mobile. Il Piano Operativo di Sicurezza, quindi, consente di valutare i rischi che si possono presentare sul luogo di lavoro, e la sua redazione è stata prevista dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, numero 81titolo IV – Allegato XV del decreto stesso, in modo da non lasciare alcun dubbio sulla sua compilazione.
Oltre alle disposizioni già viste, sono state introdotte delle ulteriori novità per il Piano Operativo di Sicurezza, in particolare dal così detto decreto Del Fare numero 98 del 2013. Si può infatti procedere alla redazione del POS tramite dei modelli prestabiliti semplificati.
Il Piano Operativo di Sicurezza non viene redatto con uno scopo generico: i suoi contenuti devono seguire degli obiettivi specifici e devono seguire dei punti ben stabiliti dalla normativa. In particolare nel POS, oltre alla descrizione dei rischi presenti in un determinato cantiere, saranno analizzate anche le contromisure da adottare in concreto per salvaguardare l’incolumità fisica dei lavoratori che operino in cantiere.
Quindi, si avrà un obiettivo preliminare, costituito dalla previsione dei rischi che possono essere presenti in cantiere, e uno successivo, e ugualmente importante, relativo alla predisposizione delle misure di sicurezza per prevenire gli infortuni.
La redazione del Piano Operativo di Sicurezza stabilito dall’81/ 2008, era però richiesto anche dalla legge precedente, la così detta Legge 626 (che è, in realtà, un Decreto legislativo: il numero 626 del 1994) in cui si prevedeva la necessità di effettuare una valutazione dei rischi da parte dell’azienda per ogni cantiere. Tuttavia questa valutazione veniva generalmente prodotta in modo piuttosto generico, in quanto conteneva essenzialmente una copia delle leggi vigenti senza contestualizzazione del cantiere oggetto di intervento.
Al contrario, la normativa attuale richiede chiaramente che il Piano Operativo Sicurezza sia realizzato ad hoc, soprattutto con tutti i contenuti minimi richiesti e con riferimento ai singoli rischi che saranno individuati per il cantiere in oggetto.
Proprio all’interno dell’allegato XV del Decreto Legislativo 81 del 2008 si leggono quali saranno i contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza. Questi dovranno essere inseriti all’interno del POS per soddisfare i requisiti previsti dalla legge.
Il POS, quindi, dovrà contenere almeno gli elementi indicati di seguito:
1. I dati identificativi dell’impresa che eseguirà i lavori. Questi comprendono:
Per tutti questi soggetti si dovranno indicare anche le specifiche mansioni.
2. Le mansioni, che siano inerenti alla sicurezza, che saranno svolte da ogni figura all’interno del cantiere. Ovviamente, si fa riferimento alle figure che siano state nominate con questo scopo direttamente dall’impresa che esegua i lavori.
3. La descrizione di tutte le attività di cantiere. In questa parte si comprendono anche le mansioni che i lavoratori svolgeranno e anche l’organizzazione dei turni che essi dovranno seguire.
4. L’indicazione relativa ai ponteggi, ai ponti a torre e su ruote e di tutte le opere che, seppur provvisionali, abbiano una notevole importanza.
5. L’elenco delle macchine, delle attrezzature e di tutti gli impianti che siano utilizzati in cantiere. Nel caso in cui sia necessario, sarà fondamentale aggiungere anche i riferimenti ai certificati relativi ai macchinari e agli impianti.
6. L’elenco relativo alle sostanze pericolose che saranno utilizzate in cantiere. Per i preparati e le sostanze, sarà necessario indicare le schede di sicurezza e anche il metodo di stoccaggio per le stesse in cantiere. Inoltre, bisognerà includere il piano di sicurezza e di protezione che sia specifico rispetto ad essi.
7. L’esito del rapporto relativo alla valutazione del rumore.
8. L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione che siano integrative rispetto al PSC, qualora esso sia previsto, con indicazioni per quali rischi le misure siano state adottate.
9. Tutte le procedure complementari che siano richieste dal PSC qualora esso sia previsto.
10. L’elenco di tutti i dispositivi per la protezione individuale che siano stati forniti ai lavoratori che siano occupati in cantiere. 11. La documentazione che attesti l’avvenuta informazione e formazione dei lavoratori occupati in cantiere sia in relazione alle attività che essi dovranno svolgere, sia con riferimento alle misure di sicurezza che si dovranno adottare. Si è visto come il Piano Operativo Sicurezza debba avere dei contenuti specifici, che sono indicati dalla legge, e come essi siano riferiti a ciò che si svolge all’interno del cantiere. Tuttavia, a partire dall’emanazione del Decreto interministeriale del 9 settembre del 2014 redatto dal Ministero del Lavoro in collaborazione con quello delle Infrastrutture e della Salute, è stato possibile individuare dei modelli semplificati di redazione per il Piano Operativo di Sicurezza oltre che per il Piano di Sicurezza e Coordinamento, per il Fascicolo dell’Opera e per il Piano di Sicurezza Sostitutivo. Il decreto richiama l’articolo 104 bis del decreto 81/08 fornendo delle indicazioni relative alla redazione dei modelli semplificati. All’interno del testo si legge come la redazione del Piano operativo di sicurezza dovrà essere improntata su criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l’indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei dpi, le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere. Quindi, il modello semplificato del POS conterrà sempre tutti i contenuti minimi che siano stabiliti dalla legge, ma senza aggiungere informazioni futili che, ad esempio per le piccole imprese, potrebbero non essere necessarie, o addirittura potrebbero non essere reperibili. L’obiettivo del modello semplificato sarebbe, quindi, quello di costituire uno schema di indirizzo rispetto alle forme di prevenzione degli infortuni andando, al tempo stesso, ad alleggerire i singoli documenti. Resta il fatto che la compilazione di un documento di questo tipo a livello semplificato debba comunque andare a rispettare i criteri di semplicità, brevità ma anche di completezza. Per questo all’interno del Piano Operativo Sicurezza semplificato si potranno comunque trovare: A questo punto ci si potrebbe chiedere quali soggetti possano limitarsi alla compilazione di un modello semplificato del Piano Operativo di Sicurezza. Si deve specificare come la scelta relativa a tale compilazione venga fatta direttamente dalle aziende in modo autonomo cioè senza specifiche indicazioni da parte della legge. Infatti, tale distinzione non si lega né alla tipologia di attività che sia svolta dall’azienda, né al tipo di cantiere che si stia realizzando. Certamente, la previsione relativa alla possibilità di affidarsi ad un modello semplificato del POS consente, in molti casi, di evitare gli errori di compilazione che si potrebbero verificare per documenti più lunghi e complessi. Per rendere, ovviamente, effettivo l’obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza le disposizioni di legge hanno anche previsto delle sanzioni. Qualora non si esegua tale redazione del POS si potrà incorrere nell’arresto da tre a sei mesi, o nell’ammenda da 2500 a 6400 euro. Nel caso in cui la mancata redazione avvenga in cantieri nei quali si possano individuare rischi particolari, la sanzione può essere dell’arresto da quattro a otto mesi, o dell’ammenda da 2000 ad 8000 euro. Qualora, invece, il POS sia semplicemente carente di alcuni elementi, il datore di lavoro o l’impresa affidataria ed esecutrice dei lavori potrà incorrere in un’ammenda da 2000 fino a 4000 euro. Per evitare, quindi, le sanzioni previste dalla legge ci si dovrà occupare della redazione del Piano Operativo di Sicurezza per tempo, e della sua trasmissione a tutti i soggetti interessati. Attraverso questo sito, previa registrazione, puoi procedere alla richiesta del Piano Operativo Sicurezza Online. Inserisci i dati necessari ed in poche ore riceverai il tuo POS online, direttamente al tuo indirizzo di posta elettronica. Il costo di ogni singolo Piano Operativo di Sicurezza è pari a 150 € + IVA. Sono previsti dei prezzi ancora più vantaggiosi nel caso di acquisto di pacchetti di POS, da richiedere al numero 0695270516 o all’email matteo.tomassi@eosingegneria.it. I metodi di pagamento possibili sono Paypal, Carta di Credito o Bonifico Bancario.I modelli per il Piano Operativo di Sicurezza
Chi può utilizzare il modello semplificato dep Piano Operativo di Sicurezza
Le sanzioni legate alla redazione del Piano operativo di Sicurezza
Piano Operativo Sicurezza ONLINE
Costo Piano Operativo Sicurezza
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