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Posso realizzare da solo il mio piano operativo di sicurezza? 

SI.
Il piano operativo di sicurezza è un documento da realizzare a cura del datore di lavoro, così come definito dal D.Lgs 81/08, articolo 89, comma 1, lettera h).
Spesso però ci si avvale di una consulenza tecnica per realizzare il documento, completo dei contenuti minimi richiesti dalla normativa. Il nostro sito consente infatti di compilare on line ed in modo veloce (circa 10 minuti) delle facili schede in modo da raccogliere i dati più importanti per la compilazione del vostro piano operativo di sicurezza.

Il piano operativo di sicurezza (POS) può essere realizzato una sola volta ed utilizzato per tutti i cantieri?

NO.
Come definito dal D.Lgs 81/08, articolo 89, comma 1, lettera h) il piano operativo di sicurezza è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere.
Di conseguenza il documento dovrà essere realizzato ex novo ogni qual volta l’impresa entri in un nuovo cantiere e calibrato in base alle criticità dello stesso (illustrate anche nel PSC, se presente) ed in relazione alla tipologia di lavorazione da eseguirsi.

Il datore di lavoro ha l’obbligo della redazione del piano operativo di sicurezza (POS)? Nel caso di mancata redazione ci sono sanzioni?

SI.
L’obbligo della redazione del piano operativo di sicurezza è del datore di lavoro, sia quello dell'impresa esecutrice o affidataria, sia quello dell'eventuale impresa subappaltatrice come viene affermato nell’articolo 89 lettera h) del D.Lgs 81/08.
Nel caso di mancata redazione del POS vi sono sanzioni pesanti quali l’arresto da tre a sei mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro e arresto da quattro a otto mesi e ammenda da 2.000 a 8.000 euro nel caso in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di particolari rischi individuati nell’allegato XI del D.Lgs.81/08.

Posso entrare in cantiere senza piano operativo di sicurezza (POS) e realizzarlo poi nel corso delle lavorazioni?

NO.
Il piano operativo di sicurezza deve essere realizzato prima dell’inizio delle lavorazioni ed una copia dello stesso deve essere stampata e lasciata in cantiere.
Nel caso di subappalto, una volta redatto, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione.
I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione” come da articolo 101, comma 3 del D.Lgs 81/08.
Tuttavia il piano operativo di sicurezza potrà essere integrato e modificato durante l’esecuzione dei lavori (laddove per esempio il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lo richieda) e gli operai dovranno essere informati sugli eventuali nuovi rischi e sulle nuove procedure o misure di sicurezza da attuare.

Posso evitare di stampare il piano operativo di sicurezza (POS) avendolo a disposizione sul mio smartphone?

NO.
Premesso che il POS è una valutazione dei rischi, di conseguenza ai sensi del D.Lgs 81/08 all’articolo 18 comma 1 lettera p, esso può essere tenuto anche su supporto informatico. L’art. 53 contiene le disposizioni per la tenuta della documentazione su supporto informatizzato e definisce i criteri per la memorizzazione e l’accesso. Visto il contenuto dell’articolo si ritiene che lo smartphone non sia un supporto tecnico idoneo.
Il nostro consiglio è quello di stampare sempre una copia cartacea e di tenerla in cantiere nel luogo individuato per la conservazione di tutta la documentazione.

Posso inserire tutta la documentazione della sicurezza, comprensiva di piano operativo di sicurezza (POS) ed allegati, all’interno di un supporto informatico (cd o pennetta USB) al fine di essere messa a disposizione degli organi di vigilanza in caso di verifiche o controlli?

SI/NO
Ai sensi dell’art. 53, c.5 del D.Lds. 81/08, ma anche secondo quanto riportato negli articoli 18, c.1 lett. o) e 28, c.2 il Documento di Valutazione dei Rischi e di conseguenza anche il POS, possono essere tenuti su supporto informatico. E’ allo stesso tempo vero che esso deve poter essere consultato nel corso del sopralluogo dagli organi di vigilanza, nonché essere tempestivamente messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori.
Inoltre può essere rilevante ai fini della sicurezza renderlo consultabile anche da alcune figure del cantiere (preposti, direttore dei lavori, …). Di conseguenza gli eventuali supporti informatici dovranno poter essere letti da strumentazione presente nel cantiere stesso e dovrà essere possibile effettuare delle stampe; si ricorda inoltre, che in caso di documentazione su supporto informatico, la data certa dovrà essere attestata tramite le procedure applicabili allo stesso. Tuttavia il sistema utilizzato deve avere i requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 53, cosa che ci sembra di difficile fattibilità in una situazione quale un cantiere.
A nostro avviso è quindi consigliabile effettuare una copia cartacea del documento.

Possiedo un’impresa che nel suo organico ha solo personale impiegato in attività commerciali (trovare lavoro, acquistare materiale e subappaltare) e di conseguenza le attività in cantiere sono riconducibili all’esecuzione di misurazioni, rilevamenti e controlli. Devo redigere ugualmente il piano operativo di sicurezza (POS)?

SI.

Riteniamo che in base a quanto stabilito dal D.Lgs 81/08 (art.92, art.96, art.89) l’impresa affidataria deve redigere il POS in quanto possiede personale in cantiere addetto alle attività di controllo soggette a dei rischi di interferenza con le lavorazioni in atto. L’articolo 97 del D.Lgs.81/08 specifica infatti che l’impresa affidataria deve infatti verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC (se presente). Di conseguenza deve avere nel suo organico personale in possesso di adeguata formazione e capacità organizzativa. Inoltre è condiviso dal Coordinamento delle Regioni che il possesso di capacità organizzative obbliga l’affidataria ad essere presente con proprio personale in cantiere per assolvere i compiti di vigilanza, verifica e coordinamento di cui all’art. 97.

La maggior parte dei nostri interventi avviene con lavorazioni in quota sulle coperture di abitazioni e sedi aziendali e terminano entro le 4 ore/uomo e senza la presenza di altre imprese. E’ prevista in questi casi la compilazione del piano operativo di sicurezza (POS)?

SI. 

L’esonero dalla compilazione del POS (comma 2, lettera g-bis D.Lgs. 106 del 2009) è previsto sono nel caso di lavori relativi alla posa di impianti o per interventi riconducibili a realizzazioni o manutenzione di infrastrutture con servizi di durata presunta inferiore a 10 uomini/giorno a condizione che i lavoratori non siano esposti a rischi particolari descritti nell’allegato XI del D.Lgs.81/08. Tale disposizione inoltre non si applica a lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.

I lavoratori autonomi operanti all'interno di un cantiere con altre ditte devono redigere il piano operativo di sicurezza (POS)?

 SI.

La questione è comunque complessa e dibattuta. In riferimento al D.Lgs 81/08 nell’art.96 comma 1 lett. g viene indicato che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, devono redigere il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h). Leggendo l’art. 21 i lavoratori autonomi sono equiparati all’impresa familiare e quindi a nostro avviso devono adempiere agli stessi obblighi.

Per avere una risposta più esplicita si rimanda però all’ art. 100 comma 3 in cui si riporta: “I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza”; di conseguenza appare chiaro che se i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel loro piano operativo di sicurezza è evidente che debbano redigerlo.

Infine come indicato nell’art. 94 i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri devono adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, pertanto se quest’ultimo disporrà di redigere il POS essi saranno tenuti a soddisfare tale richiesta.

In conclusione, secondo quanto precedentemente riportato, a nostro avviso è opportuno che ogni lavoratore autonomo prima dell’ingresso in cantiere rediga un piano di operativo di sicurezza secondo i contenuti minimi previsti dall’allegato XV per i punti applicabili ai lavoratori autonomi stessi tenendo conto del PSC (se presente).

Come negozio di arredamento abbiamo l’obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza (POS) per l’esecuzione del montaggio mobili in casa di privati?

 SI/NO.

L’obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza è previsto se ricade anche soltanto una delle seguenti condizioni:

-l’installazione del mobilio richiede lavori di tipo edile elencati nell’Allegato X del D.Lgs 81/08 (quali cucina in muratura, installazione di piccole quantità di cartongesso etc.)

-ove espressamente richiesto dalla Committenza (aziende od organizzazioni non private) la quale in taluni casi sarà obbligata a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) in base all’articolo 26 del D.Lgs 81/08 nel caso di contratti di appalto o d’opera o di somministrazione.

In alternativa potrebbe essere sufficiente che nel vostro Documento di Valutazione dei Rischi (artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08) siano resi evidenti i rischi ai quali incorrono i vostri lavoratori quando svolgono le proprie mansioni all’esterno come nel caso delle abitazioni di privati, in questi casi riteniamo che sia sufficiente che gli operai portino con loro copia di tale documento.

Resta il fatto che se si montano mobili presso uffici, luoghi di lavoro o abitazioni private in corso di costruzione o ristrutturazione il POS rimane obbligatorio.

Un'impresa costituita da due soci (snc) senza dipendenti che opera in cantiere ha l'obbligo di predisporre il piano operativo di sicurezza (POS) o essendo entrambi datori di lavoro possono essere considerati alla stregua dei lavoratori autonomi ?

SI.
Inoltre in base all'art. 2 comma a) del D.Lgs 81/08, vi è specificato proprio che al lavoratore è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso.
Pertanto l'azienda è soggetta a tutti gli obblighi, compresa la redazione del POS.

L’impresa familiare ha l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza (POS) quando opera in cantiere?

SI.
In base all'art. 96 comma 1 del D. Lgs 81/08, anche nel caso in cui nel cantiere operi una sola azienda, c'è l'obbligo di predisporre il POS. Se nel cantiere operano più imprese, il POS deve essere trasmesso al coordinatore per la sicurezza. L’obbligo di redigere il POS si applica anche quando l’impresa familiare svolge attività lavorativa in cantieri temporanei o mobili; in questo caso sarà consentita la stesura “in forma semplificata”, non dovendo riportare ad esempio i nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio, RSPP la cui formazione è facoltativa. La formazione è obbligatoria sono nei casi di lavori nel settore degli ambienti confinati e sospetti di inquinamento.

Per lavori ad un’altezza superiore ai 2 metri è obbligatorio redigere il piano operativo di sicurezza (POS) o vi è un’altra specifica?

SI.

L’impresa dovrà realizzare il proprio POS. All’interno del D.Lgs 81/08 vi è un titolo dedicato proprio alle lavorazioni in quota, precisamente il Titolo IV, Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”. Come precisato nell’articolo 107, “si intende per lavoro in quota un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile” e di conseguenza nel POS dovranno essere specificate le procedure e le misure di sicurezza atte a ridurre il rischio per le lavorazioni suddette.

Se un'impresa esecutrice subappalta parte dei lavori ad un'altra impresa, quest'ultima è tenuta a redigere il piano operativo di sicurezza (POS)?

SI.

Tutte le imprese coinvolte nelle attività di cantiere sono tenute a redigere il POS, quindi anche quelle a cui sono stati affidati lavori in subappalto da un'altra impresa. Infatti tra i doveri che il datore di lavoro dell’impresa affidataria ha, come descritto nell’articolo 97 comma 3 lettera b), vi è la verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

In un cantiere, il committente stipula un contratto con un’azienda (ad esempio un falegname per serramenti o un negozio per piastrelle) che non eseguirà direttamente i lavori, ma si incarica di nominare uno o più lavoratori autonomi esterni alla stessa come posatori, i quali non vengono quindi scelti dal committente. In questi casi la ditta in questione deve redigere il piano operativo di sicurezza (POS)?

NO.

Il titolo IV del D.Lgs 81/08 è un pò contradditorio in materia. In ogni caso si ritiene corretta la definizione, compresa quella dell’art. 89, comma 1, lett. h), secondo la quale si afferma che il POS è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige…etc.
In questo caso, l’azienda sarebbe soltanto impresa affidataria (con tutti gli obblighi conseguenti, se pertinenti, vedi art. 97) ma non esecutrice. A supporto di questa interpretazione, ricordiamo che il POS deve rispettare i contenuti minimi riportati nell’allegato XV; ma un’impresa che non esegue lavori in cantiere non può rispettare tali contenuti.

E’ vero che il piano operativo di sicurezza (POS) non è valido se non è firmato da un tecnico (geometra, ingegnere, architetto)?

NO.
Tale affermazione è falsa, in quanto il POS secondo l’articolo 89 lettera h del D.Lgs. 81/08 è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera a. Tale adempimento non può essere delegabile a terzi.
Il datore di lavoro può avvalersi di servizi di consulenza ed assistenza esterna per l’elaborazione del documento.

Se si forma una ATI (Associazione temporanea di imprese) il piano operativo di sicurezza (POS) può essere unico?

NO.
Ogni impresa ha una propria organizzazione con a capo un datore di lavoro, quindi una valutazione dei rischi ed un proprio Piano Operativo di Sicurezza.

Effettuo le operazioni di fornitura e getto di calcestruzzo mediante autopompa. Ho l’obbligo della redazione del piano operativo di sicurezza (POS)?

 SI.

Così come stabilito dalla Corte di Cassazione l’impresa ha l’obbligo della redazione del POS nei casi in cui oltre alla fornitura del materiale i dipendenti dell’impresa fornitrice tengono il terminale della pompa o azionano la macchina comandando a distanza il braccio snodabile.

L’impresa sarà esentata dalla redazione del POS solo in caso di mera fornitura dei materiali quindi nel caso (raro) in cui nessun lavoratore parteciperà alla posa in opera del calcestruzzo tenendo o manovrando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa.

Nel cantiere edile è presente un coordinatore per la sicurezza che ha realizzato il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ho comunque l’obbligo di redigere il mio piano operativo di sicurezza (POS)?

SI.
Naturalmente la presenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento non esclude l’obbligatorietà della redazione del Piano Operativo di Sicurezza ma anzi lo rafforza.
L’impresa dovrà redigere il proprio POS tenendo conto delle indicazioni contenute nel PSC indicando poi le proprie lavorazioni, i rischi derivanti dall’esecuzione delle stesse e le procedure e misure di sicurezza attuate oltre a tutti gli altri contenuti minimi richiesti dal D. Lgs. 81/08.

Ho un azienda che realizza infissi. Sono tenuto alla realizzazione del piano operativo di sicurezza (POS) prima di portarli in cantiere?

SI/NO
La sua azienda dovrà redigere il POS nel caso in cui oltre alla mera fornitura degli infissi sia previsto anche una lavorazione. In pratica quando il fornitore, oltre a trasportare il materiale e depositarlo in cantiere provvede anche a operazioni di montaggio, assiemaggio, cablaggio, collegamento, verniciatura e finitura si configura l’obbligatorietà nella redazione del POS.
In caso contrario in caso di mera fornitura non c’è la necessità della redazione del POS ma la fornitura potrà essere in casi particolari individuati dal D. Lgs.81/08 soggetta a redazione del DUVRI (documento univo valutazione dei rischi da interferenze)

Il piano operativo di sicurezza (POS) deve essere firmato e timbrato?

SI.
Naturalmente il Piano operativo di sicurezza deve essere firmato e timbrato a cura del datore di lavoro dell’impresa esecutrice. I nostri POS vanno firmati e timbrati alla prima e all’ultima pagina.
Se presente un coordinatore per la sicurezza il documento deve essere fatto firmare anche a lui per accettazione.

Posso riutilizzare un mio piano operativo di sicurezza (POS) di un vecchio cantiere in quanto le lavorazioni sono le stesse?

NO.
Come definito dal D.Lgs 81/08, articolo 89, comma 1, lettera h) il piano operativo di sicurezza è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere.
Quindi, anche se le lavorazioni sono le stesse di un vecchio cantiere, il documento va redatto ex novo in quanto va contestualizzato al nuovo contesto che avrà i suoi rischi specifici.

C’è differenza tra Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Piano Operativo di Sicurezza (POS)?

SI.
Il PSC è il piano di sicurezza di competenza del committente, realizzato mediante il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Il Piano di coordinamento andrà a comprendere tutte quelle disposizioni che permettono di guidare le imprese ed i lavoratori autonomi nel completamento e nell'integrazione del processo lavorativo e costruttivo. Il coordinatore in fase progettuale dovrà fornire indicazioni sulle procedure, sugli apprestamenti e sulle attrezzature destinate a garantire la sicurezza e la tutela della salute degli addetti, in relazione alla specificità del cantiere.
L’impresa realizzerà invece il proprio Piano Operativo di Sicurezza che definirà la serie di attività eseguite in cantiere, i rischi e le relative misure di sicurezza.