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02 mag 2019

Piano Operativo Sicurezza: quando non è obbligatorio

Il Piano Operativo Sicurezza noto con l'acronimo di POS, attiene ad una documentazione che il datore di lavoro è vincolato a detenere, indicante una valutazione sui rischi e i mezzi disposti alla sicurezza, nel caso si svolgano lavori al di fuori del raggio di azione del'azienda mediate l'utilizzo di cantieri esterni a carattere temporaneo o mobile.

POS Sicurezza casi in cui non è obbligatorio

Il POS, pur essendo il frutto della precedente disposizione normativa di cui al "Decreto Legislativo 626/94", trova la sua legittimazione giuridica attualmente nel "Decreto Legislativo 81/2008".

Il Decreto che amplia la materia e contiene tutte le norme che disciplinano i comportamenti e le procedure da tenere al fine di assicurare la sicurezza in ambito lavorativo.

La procedura di redazione del POS Sicurezza è indicata nel "Titolo IV" del medesimo Decreto.

Lo scopo di tale documentazione è cercare di migliorare i sistemi di sicurezza di chi svolge attività di cantiere al fine di rendere sicure le condizioni di lavoro ed evitare che possano sorgere situazioni che risultino rischiose per l'integrità e salubrità dei lavoratori.

Il POS Sicurezza vincola solo determinate aziende, nel senso che sono esenti dalla tenuta di tale documentazione per esclusione, tutti i datori di lavoro che non articolano la loro attività tramite l'utilizzo di "cantieri temporanei o mobili ex art. 96 del D.lgs 81/2008".

In poche parole tutti gira intorno alla nozione di " Cantiere temporaneo o mobile".

Quindi per capire chi non è obbligato alla redazione e tenuta del Piano Operativo Sicurezza, va compreso cosa si debba intendere per "cantieri temporanei o mobili". Ebbene si ritiene che nella nozione di "cantiere" vada ricompreso ogni spazio esterno adibito allo svolgimento di lavori di edilizia o rientranti nell'ambito dell'ingegneria civile.

Ricapitolando non rientrano nella tipologia del "cantiere temporaneo", tutte quelle che attività aziendali che vengono realizzate al'interno della struttura stessa e per cui sugli stessi non vigila l'obbligo della tenuta del POS.

Opportuno è delineare in modo specifico chi non è obbligato a redigere il POS Sicurezza, analizzando le singole e principali figure lavorative.

Lavoratori Autonomi

I lavoratori autonomi, si tratta di una categoria che esercita attività lavorativa in modo autonomo senza essere subordinata ad alcuna altra figura, mediante l'apertura di una partita IVA.

Proprio in base a questa caratteristica essi non svolgono un tipo di lavoro per cui è richiesto il POS, il quale è come previsto dalla Legge è una documentazione obbligatoria per "i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici redigono in riferimento al singolo cantiere a tutela dei lavoratori dipendenti (art. 17 comma 1 lettera a)".

L'unico onere in capo ai lavoratori autonomi è quello generico di cui "all'art. 26 del D. lgs. n. 81/2008" per cui in merito allo svolgimento di "lavori affidati in appalto" hanno l'onere di fornire i dati relativi ai rischi connessi ad una simile attività .

registrazione pos

Imprese in subappalto

Impresa di subappalto, nel momento in cui un'impresa appaltatrice affida la commissione dei lavori ad un'altra impresa che subentra in subappalto, si può erroneamente pensare che quest'ultima non sia tenuta alla redazione del POS e che l'obbligo rimanga in capo alla prima, in realtà non è cosi, in quanto sulla stessa si estende in virtù del mandato di subappalto il medesimo obbligo della redazione del POS.

Diverso è, tuttavia, il caso in cui a sua volta l'impresa in subappalto coinvolga un lavoratore autonomo nella gestione dei lavori, in quanto quest'ultimo non avrà l'obbligo di redigere il POS, come si evince da questo espresso in precedenza in merito alla categoria di lavoratore autonomo.

Impresa Pubblica

Impresa pubblica, finora si è parlato di imprese di appalto private, le quali sono per Legge tenute alla redazione del POS sia che rientrino nella categoria dell'appalto che del subappalto, ebbene nel caso delle imprese pubbliche questo onere può essere sostituito dalla presenza del "Piano Sostitutivo della Sicurezza" noto con l'acronimo di PSS, il quale in concreto riassume in sè il contenuto dello stesso POS.

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