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19 gen 2019

Piano operativo sicurezza e medico competente

Come già spiegato più volte su questo sito, il Piano Operativo Sicurezza (POS) è un documento che il proprietario di un impresa, incaricata di eseguire dei lavori in un cantiere, deve redigere per essere in regola con l’articolo 17 del Testo Unico.

Questo documento deve contenere obbligatoriamente le informazioni riguardo le modalità di svolgimento in sicurezza dei lavori, le misure precauzionali per prevenire incidenti ed infortuni, nonché i nomi di coloro che sono stati nominati responsabili delle misure di prevenzione.

Tra questi nominativi figura quella del medico competente che è il responsabile della sorveglianza sanitaria dei cantieri in cui sono impiegati dei lavoratori.

registrazione pos

Per completezza, le figure dei responsabili, con i relativi nominativi da inserire nel POS sono:

  • L’addetto al primo soccorso
  • L’addetto antincendio
  • L’addetto all’evacuazione
  • L’addetto alla gestione delle emergenze in cantiere
  • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
  • Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
  • Il direttore tecnico di cantiere
  • Il capo cantiere
  • Il medico competente

Tutte queste figure devono aver preso visione del Piano Operativo Sicurezza del Cantiere ed in particolare, il datore di lavoro deve vidimare con una firma il documento.

Altresì, anche l’RLS deve firmare il documento ma solo per presa visione.

Infine nel Piano Operativo Sicurezza , gioca un ruolo fondamentale anche il medico competente nominato. Per stabilire il ruolo del medico competente è necessario distinguere tra 2 diverse tipologie di cantiere:

  • Cantiere della durata inferiore a 200 giorni di lavoro (200 giornate lavorative)
  • Cantiere per realizzazione lavori della durata superiore alle 200 giornate lavorative

Nel primo caso, è sufficiente che il medico competente prenda visione e firmi il Piano Operativo Sicurezza, senza l’obbligo di recarsi fisicamente in cantiere a verificare l’effettiva attuazione delle misure di sicurezza dichiarate sul POS (se i lavori sono di durata inferiore ad un anno).

In caso di cantieri che richiedano un numero di giornate lavorative superiore a 200, il medico competente deve obbligatoriamente effettuare un sopralluogo al cantiere e redigere un verbale (Art. 25, comma 1, lettera L del Decreto Legislativo 81/08). Inoltre è obbligato a recarsi in visita al cantiere almeno una volta l’anno.

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