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16 nov 2018

Obblighi del medico competente

Il Decreto Legislativo 81/08 definisce il medico competente come il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Il medico competente viene nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro, inoltre, fornisce al medico competente le informazioni che riguardano la natura dei rischi, l’organizzazione del lavoro, la descrizione degli impianti e i provvedimenti degli organi di vigilanza.

Il medico competente, come specificato dall’articolo 25 del D.Lgs 81/08, denominato “Obblighi del medico competente”, ha l’obbligo di:

·         collaborare con il datore di lavoro e con l’RSPP per effettuare la valutazione dei rischi;

·         programmare la sorveglianza sanitaria;

·         aggiornare e custodire la cartella sanitaria dei lavoratori;

·         visitare gli ambienti di lavoro;

·         dare informazioni ai lavoratori riguardo la sorveglianza sanitaria;

·         partecipare alla riunione periodica.

Il medico competente assume il ruolo in qualità di:

·         dipendente o collaboratore di una struttura esterna;

·         libero professionista;

·         dipendente del datore di lavoro.

Può, inoltre, richiedere la collaborazione di medici specialistici. Nell’ambito della sorveglianza sanitaria, il medico competente effettua la visita:

·         preventiva, ossia a inizio di una nuova attività;

·         periodica, per controllare lo stato di salute del lavoratore;

·         su richiesta del lavoratore;

·         in occasione del cambio di lavoro;

·         alla cessazione del rapporto di lavoro.