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11 set 2018

Il POS nei lavori di fornitura del calcestruzzo

 

Sempre molto controversa è stata la questione sull’obbligatorietà o meno della redazione del Piano Operativo di Sicurezza per le operazioni di getto del calcestruzzo.

Il punto focale è quello di chiarire in quali casi la fornitura di calcestruzzo possa essere considerata una “mera fornitura di materiali”, tale da poter rientrare nel disposto di cui all’art. 96, co 1 bis, e quindi esonerare le imprese dalla redazione del POS.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 2597 del 10 febbraio 2016 con la quale fornisce alcuni chiarimenti concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili, quali definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008.

Il documento precisa che nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature è necessario che l’ispettore verifichi precisamente se si tratta di una “mera” fornitura oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera in quanto in quest’ultimo caso il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere.

Nel primo caso quindi, non si potrà esigere il POS o il DUVRI, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall’art. 26 comma 2 del TU in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso invece della fornitura e posa in opera, l’ispettore dovrà verificare la presenza del POS e l’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.

Sull’argomento ricordiamo la lettera circolare del 10 febbraio 2011 della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ( Procedure per la fornitura di calcestruzzo in cantiere) che forniva indicazioni operative riguardo alle attività di coordinamento tra imprese esecutrice e fornitrice.

Il limite previsto è che il lavoratore dell’impresa fornitrice, nel caso di “mera” fornitura, “non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa”, in tal caso appunto, non è prevista la redazione del POS.

Con la Sentenza n. 11739 del 10 marzo 2017, la suprema Corte ha sostenuto che sono assoggettate agli obblighi di redigere il POS, anche le imprese che effettuano la fornitura e posa in opera di materiali nei cantieri edili quali sono la fornitura e il getto di calcestruzzo con l’autobetonpompa, motivando che tale operazione non è da considerare "mera fornitura di materiali".

La Corte di Cassazione ha precisato che mettere a disposizione dell’impresa richiedente la fornitura anche dei lavoratori, come è avvenuto nel caso in esame, con l’incarico di azionare la macchina e di comandare a distanza il braccio snodabile comporta un contributo tecnico ed esecutivo da parte del personale della ditta fornitrice certamente eccedente la fornitura dei materiali e delle attrezzature.

Alla luce di quanto sopra esposto, cautelativamente, si dovrebbe adottare, da parte delle imprese di fornitura di calcestruzzo, senza casi limite, sia il POS, che la Procedura prevista dalla Circolare MLPS, 10 febbraio 2011, n. 3328 - Fornitura di calcestruzzo in cantiere.